Maternità surrogata: dà ovociti, è madre in stato civile, sentenza del tribunale di Agrigento
Non e’ contrario all’ordine pubblico trascrivere nel registro di stato civile come madre il nome della donna italiana che ha fornito i propri ovociti per una maternita’ surrogata all’estero. Lo ha stabilito il tribunale civile di Agrigento accogliendo le ragioni di una coppia e ordinando la trascrizione dell’atto di nascita completo, non solo col nome del padre. I coniugi, assistiti dagli avv.Giorgio Muccio di Bologna e Salvatore Palillo di Agrigento, hanno fatto ricorso a procreazione medicalmente assistita con surrogazione di maternita’ con propri gameti nel 2014 e nel 2015, dopo che alla donna era stato asportato l’utero, e a Kiev sono nati due bambini da madre ucraina. In entrambi i casi hanno formato l’atto di nascita in Ucraina, si sono presentati all’ambasciata italiana perche’ lo inviasse al Comune di residenza, dove pero’ il nome della donna che aveva fornito i propri ovociti, ma non aveva portato a termine la gestazione, era stato omesso, in seguito a una comunicazione del ministero dell’Interno. Il tribunale civile di Agrigento (presidente Alfonso Pinto, giudice estensore Andrea Illuminati) ha valutato che non esistono motivi di contrasto all’ordine pubblico. Nella sentenza si sottolinea come il principio del superiore interesse del minore non puo’ essere bilanciato se non con principi di pari rango e non e’ il caso del divieto della surrogazione di maternita’ che seppur sanzionato penalmente dalla legge 40 non ha rilievo costituzionale primario. L’interesse dei bambini per i giudici nel caso specifico verrebbe violato precludendo il diritto di avere una madre a cui sono peraltro legati biologicamente: a essere penalizzato sarebbe il diritto a due figure genitoriali. Il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione legalmente esistente in Ucraina tra i bambini e la donna per la sentenza determinerebbe “un’incertezza giuridica idonea ad influire negativamente sulla definizione dell’identita’ personale dei minori, in considerazione delle conseguenze pregiudizievoli concernenti la possibilita’ non solo di acquisire i diritti ereditari materni ma anche di essere rappresentati dal genitore nei rapporti con le istituzioni italiane, al pari degli altri bambini”.