Costruirono nella zona della Valle dei Templi prima dell’85, sanzione nulla
“Non e’ dovuta sanzione paesaggistica per gli immobili realizzati abusivamente in data anteriore al 1985, anche se ricadente nel perimetro della zona B della Valle dei Templi”. Lo ha stabilito il Tar Palermo che, accogliendo il ricorso degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’, ha annullato la sanzione paesaggistica per i proprietari di un appartamento di San Leone, ad Agrigento, immobile ricadente all’interno dalla zona B, zona non inedificabile. I coniugi, nel 1988, avevano acquistato l’appartamento e avevano presentato domanda di condono edilizio. La Soprintendenza per i Beni culturali di Agrigento aveva espresso parere favorevole per il rilascio della sanatoria – che effettivamente e’ stata poi rilasciata dal Comune di Agrigento – subordinandolo al pagamento della sanzione paesaggistica. Lo scorso gennaio, l’assessorato regionale ai Beni culturali ha elevato una sanzione paesaggistica di oltre 8.500 euro. I legali hanno sostenuto che l’appartamento era stato realizzato prima del 1985 ossia prima che la zona B della Valle dei Templi di Agrigento di cui al decreto Gui-Mancini del 1968 fosse sottoposta a vincolo paesaggistico. Il Tar Palermo, ha accolto il ricorso della coppia ed ha affermato, ancora una volta, che la zona B della Valle dei Templi di Agrigento, fino all’entrata in vigore della legge 431 del 1985, cosiddetta legge Galasso (che ha esteso per legge la tutela paesaggistica a tutti i vincoli archeologici), non era sottoposta alcun vincolo paesaggistico. (ANSA)