“Diversi connazionali mi segnalano problemi con i loro comuni di residenza in Italia che si rifiutano di riconoscere il diritto all’esenzione IMU. Purtroppo alcuni consulenti fiscali hanno diffuso interpretazioni errate della legge. Il ché ha indotto alcune Amministrazione a mettere erroneamente in discussione il diritto di esonero ad alcuni connazionali, che sono quindi purtroppo costretti a far valere le proprie ragioni. Fornisco qui alcuni elementi utili per pretendere i propri legittimi diritti”. Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, vicepresidente commissione Esteri. “Possono beneficiare dell’esenzione del 50% dell’Imu i pensionati residenti all’estero, iscritti all’Aire, possessori di un immobile in Italia, che percepiscano una pensione in pro-rata, cioè calcolata sulla base della somma dei periodi contributivi maturati in almeno un altro paese, oltre che in Italia. Indipendentemente dal tipo di paese”, aggiunge.La legge prevede espressamente: “L’esenzione fiscale sull’Imu sulla prima casa di proprietà in Italia dei pensionati Aire è resa possibile dall’art. 1 comma 48 della legge n. 178/20, che recita testualmente: “A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”. (LaPresse)