Mafia a Cattolica Eraclea: “non diffamò Beniamino Gioiello Zappia”, archiviata indagine su giornalista
Il gip del tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti del giornalista Calogero Giuffrida denunciato per diffamazione da Beniamino Gioiello Zappia. Secondo il gip, che si è espresso in ordine alla richiesta di archiviazione con opposizione della persona offesa, il fatto non costituisce reato. La vicenda riguarda la notizia, pubblicata sul sito comunicalo.it e ripresa da altre testate giornalistiche, della confisca di un immobile di Beniamino Gioiello Zappia a Cattolica Eraclea nonostante l’assoluzione del processo scaturito dall’operazione antimafia Orso Bruno in cui era accusato di essere tra i luogotenenti del clan italo-canadese dei Rizzuto attivo a livello internazionale, secondo quando emerso da diverse indagini della Dia. La parte offesa chiedeva anche un risarcimento danni da devolvere in beneficenza a un’associazione onlus di Milano.
Il giudice per le indagini preliminari, accogliendo pienamente le tesi difensive proposte dall’avvocato Ignazio Martorana, ha disposto l’archiviazione del procedimento ritenendo che “la notizia è vera ed è stata riferita in maniera corretta e perciò continente, perché viene indicato che lo Zappia era stato assolto dopo essere stato ritenuto per anni il luogotenente di un gruppo mafioso. Quindi i fatti vengono esposti correttamente in maniera logica e cronologica in forma esatta e conseguenziale. Infine esiste l’interesse pubblico alla diffusione della notizia”. Il giudice Provenzano, nel decreto di archiviazione, prosegue: “Giuffrida non altera la realtà, descrive ciò che è successo e che è di interesse pubblico ed il suo intento traspare chiaramente essere solo quello informativo per un fatto rilevante sul territorio senza alcun cedimento ha condotta diffamatoria”.
Il gip conclude: “Lo Zappia può umanamente lamentarsi ma i fatti sono avvolti e giustificati dal legittimo diritto di cronaca, che scrimina ogni ipotesi di sanatoria per operatività del superiore e prevalente diritto di espressione e di informazione di cui all’articolo 21 della Costituzione”.