Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da D.C., titolare di una ditta agrigentina del settore energetico, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, dichiarando la nullità del decreto del Presidente della Repubblica che aveva rigettato un ricorso straordinario contro l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Agrigento.
L’informativa, fondata sui precedenti penali dell’ex marito della ricorrente – da cui la donna è legalmente separata e che non ha alcun ruolo nell’impresa – aveva comportato la risoluzione delle convenzioni con il Gse e l’annotazione nel casellario Anac. Dopo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale e la decisione favorevole del Tar Palermo, l’amministrazione aveva comunque proseguito il procedimento straordinario, portando all’adozione del decreto presidenziale. Il Tar Lazio ha ritenuto tale atto nullo per difetto assoluto di attribuzione, ribadendo il principio di alternatività tra ricorso straordinario e giurisdizionale. Le amministrazioni sono state condannate al pagamento di 1.500 euro di spese legali.

