E’ legittimo escludere dal reddito di cittadinanza gli extracomunitari senza permesso di soggiorno Ue di lungo periodo? E’ il nodo che si appresta a sciogliere la Corte Costituzionale. L’udienza pubblica e’ fissata per il 9 novembre. E i giudici dovranno esaminare i dubbi sollevati dal tribunale di Bergamo sulla costituzionalita’ della norma contenuta nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), che tra i requisiti necessari per l’attribuzione del reddito di cittadinanza, con riguardo ai cittadini di Paesi terzi, richiede il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con conseguente esclusione dal beneficio dei titolari di permesso unico di lavoro o di permesso di soggiorno di almeno un anno.
Secondo il tribunale lombardo il reddito di cittadinanza rientrerebbe tra i diritti essenziali della persona, come prestazione volta a soddisfare i “bisogni primari” inerenti alla tutela della persona umana. Di conseguenza la scelta legislativa di introdurre particolari condizioni soggettive sarebbe in contrasto con i fondamentali compiti della Repubblica. E se pure si ritenesse che il reddito di cittadinanza non fa parte del nucleo di diritti essenziali della persona, la disposizione sarebbe comunque in contrasto con l’art. 3 della Costituzione per irragionevolezza: l’esclusione dei cittadini di Paesi terzi in possesso dei requisiti di residenza e di un permesso di soggiorno, ma sprovvisti del permesso UE di lungo periodo, finirebbe per penalizzare – secondo i giudici di Bergamo – senza una vera ragione e anzi in aperto contrasto con la finalita’ espressa dal legislatore, proprio i nuclei familiari piu’ bisognosi. (ANSA)
