Nota stampa dell’avvocato Girolamo Rubino, legale del comune di Montallegro, in merito al ricorso al Tar sul progetto del nuovo impianto di trattamento rifiuti della Catanzaro Costruzioni srl.
“Rispetto alla notizie di stampa rese a seguito del pronunciamento cautelare del TAR Palermo sul ricorso promosso dal Comune di Montallegro avvero i provvedimenti autorizzativi rilasciati dalla Regione alla a Ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l., sembrano doverose alcune precisazioni. Il Comune di Montallegro, guidato dal Sindaco Giovanni Cirillo, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino ha impugnato il provvedimenti autorizzativi ottenuti dalla Catanzaro Costruzioni per la realizzazione di un impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD) nel Comune di Montallegro, censurando, tra l’altro, il mancato rispetto della distanza minima di 3 km tra il realizzando impianto ed il centro abitato dello stesso comune.
A sostegno delle proprie censure, il Comune di Montallegro ha invocato anche la verificazione delle distanze eseguita dal Genio Civile di Agrigento, su richiesta della Giunta Regionale, nella quale viene accertato che l’impianto dovrebbe sorgere a soli 2.550,89 mt (verificazione consultabile sul sito regionale https://si-vvi.regione.sicilia.it/ nell’apposita sezione che riguarda le diverse procedure autorizzative).
Con ordinanza n. 285/2022 – consultabile pubblicamente sul sito della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) -, il TAR Palermo ha rigettato la domanda cautelare proposta dal Comune di Motallegro, ritenendo che allo stato non sussiste un pericolo grave ed in reparabile in capo agli interesse tutelati dell’ente ricorrente.
In particolare, il TAR Palermo, ha osservato che l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, ha subordinato espressamente l’inizio dei lavori inerenti all’impianto in questione all’emanazione, da parte dell’Assessorato regionale territorio e ambiente, del provvedimento autorizzativo unico regionale di cui all’art. 27-bis, d.lgs. n. 152/2006, che – a oggi – non risulta emanato.
Lo stesso TAR Palermo, tuttavia, ha ritenuto necessario che necessario “che l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e l’Assessorato regionale territorio e ambiente rendano documentati chiarimenti in ordine alle censure mosse dal comune ricorrente, avuto particolare riguardo alla distanza tra l’impianto per cui è controversia e il centro abitato del comune di Montallegro, così come definito dalla delibera n. 30 del 21 giugno 2021 del commissario straordinario pro tempore” ed ha altresì ritenuto opportuno fissare la trattazione del merito del giudizio per l’udienza del 7 giugno 2023.
La pronuncia del TAR Palermo, oltre a chiedere opportuni chiarimenti all’Amministrazione regionale in ordine alla doglianze del Comune in merito al mancato rispetto della distanza tra l’impianto ed il centro abitato dello stesso comune, lascia impregiudicata la possibilità per lo stesso Ente di proporre un’eventuale nuova domanda cautelare nel caso in cui l’Amministrazione, anziché rigettare la richiesta della Catanzaro Costruzioni, dovesse rilasciare il provvedimento unico regionale ancora mancante. Unitamente alla presente nota si trasmettono copia dell’ordinanza n. 285/2022 del TAR Palermo e la relazione di verifica eseguita dal Genio Civile di Agrigento”.
