Il tribunale di Palermo, sezione Lavoro, accogliendo il ricorso proposto dall’avvocato Pietro Piro, ha riconosciuto a una insegnante di Cattolica Eraclea, Santina Gambino, l’assegnazione temporanea per almeno tre anni di una cattedra nella provincia in cui risiedono i figli minori. Il ministero dell’Istruzione è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La docente, che prima insegnava a Palermo, è stata dunque trasferita in un istituto della provincia di Agrigento in modo da poter accudire i propri figli e in particolare il figlio di età inferiore a tre anni.
Il presupposto per l’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42 bis d.lgsl 151/2001, rigettata inizialmente dall’Ufficio scolastico, è che ci sia il posto vacante, ma il giudice, in questo caso, nonostante non ci sia il posto vacante nella provincia di destinazione, ha statuito che il principio della salvaguardia dei diritti del fanciullo prevale su qualsiasi altro presupposto.
“Quanto al profilo del periculum in mora – si legge nelle motivazioni della sentenza – va rilevato che la ricorrente, residente a Cattolica Eraclea presta attualmente in servizio a Palermo, e quindi sia costretta a percorrere una notevole distanza (circa 260 chilometri) per raggiungere e tornare dalla suddetta sede di lavoro, sì da rendere difficoltosa l’assistenza dei propri figli minorenni, e soprattutto del figlio di età inferiore a tre anni. Pertanto, nelle more del giudizio, risulterebbero senz’altro irrimediabilmente pregiudicati il diritto della ricorrente di prestare le cure al figlio in tenerissima età e il diritto del minore di ricevere le cure da entrambi i genitori, risultando peraltro impossibile il trasferimento a Palermo del padre che svolge attività di imprenditore agricolo-coltivatore diretto a Cattolica Eraclea, in un momento particolarmente delicato per la sua crescita e per l’armonioso sviluppo della sua personalità”.
